Diritto penale fallimentare

Il diritto penale fallimentare, ambito classico del diritto penale d’impresa, è costituito dalle fattispecie criminose contenute nel titolo VI del R.D. del 16 marzo 1942 n. 267, (c.d. legge fallimentare). Esso, quindi, interviene nel contesto di crisi dell’impresa (generalmente dopo la dichiarazione di fallimento della società) ed è volto a colpire comportamenti particolarmente allarmanti, che abbiano reso gravosa o addirittura impossibile la corretta ripartizione dell’attivo fra i creditori sociali.

Le figure di reato che più comunemente vengono affrontate sono quelle di bancarotta fraudolenta patrimoniale o documentale (art. 216 R. D. 16 marzo 1942 n.267), bancarotta semplice (art. 217 R.D. 16 marzo 1942 n. 267) e di bancarotta cosiddetta impropria (art. 223 R.D. 16 marzo 1942 n. 267) riferita a quei fatti di reato attuati dagli amministratori, dall’institore dell’imprenditore fallito, direttori generali, sindaci e liquidatori di società.

Con il D.lgs. n. 83/2022 è stata confermata la data del 15 luglio 2022 quale momento di definitiva entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. n. 14/2019). Con il D.lgs. n. 83/2022 il Governo italiano ha dato, inoltre, attuazione alla Direttiva UE 2019/1023 e attratto all’interno del CCII le disposizioni del D.L. 118/2021 in materia di composizione negoziata della crisi.

A seguito delle recenti modifiche legislative apportate alla materia dal d.lgs. n. 83/2022 che oltre ad adeguamenti lessicali in seno alle fattispecie penali, può scorgersi qualche cambiamento più consistente nella parte penale sostanziale del diritto della crisi e dell'insolvenza.

L’Avv. Gian luca Malavasi ha maturato una notevole esperienza in tali materie ed è stato più volte invitato quale relatore in Seminari su tali temi.